Nell’ambito dell’attività di accertamento e controllo, sia il D.P.R. 600/1973, all’art. 32, c. 1, nn. 3 e 4, sia (quanto all’IVA) il D.P.R. 633/1972, art. 51, c. 2, nn. 3 e 4), prevedono che all’Ufficio sono attribuiti i seguenti poteri:
- invitare il contribuente a comparire per fornire dati, notizie e documenti;
- invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
- inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati. La risposta al questionario non evita l’accertamento induttivo.
L’omessa risposta a questi inviti e questionari, oltre a generare una preclusione probatoria, legittima anche l’Ufficio a procedere ad accertamento induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, c. 2, lett. d-bis D.P.R. 600/1973, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, e di avvalersi anche di presunzioni c.d. “semplicissime”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
A tal proposito, si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. V Civ. sent. 7.09.2018, n. 21823) dalla quale emerge che la risposta fornita dal contribuente al questionario inviato...