Il riscontro di una singola operazione, valutata come “antieconomica”, non può fungere da idoneo e sufficiente presupposto per fondare l'accertamento induttivo con la rideterminazione di maggiori ricavi. Non è possibile, infatti, operare sic et simpliciter la mera astrazione di una singola operazione, ancorché rilevante sotto l'aspetto amministrativo-contabile, rispetto al contesto complessivo verificabile in ordine alla posizione tributaria del contribuente.
Il principio emerge con estrema chiarezza da una recentissima ordinanza 11.10.2018, n. 25217/2018, in cui sono le tesi difensive del contribuente, assoggettato ad accertamento induttivo per presunta antieconomicità di una singola operazione commerciale, mediante astrazione dell'operazione stessa dal contesto contabile complessivamente inteso.
Ai fini del procedimento accertativo sancito ex art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, le contestazioni in materia possono essere condotte dopo la constatazione di elementi di valutazioni presuntive gravi, precise e concordanti. Tuttavia, nel caso in esame, si è ritenuto che l'accertamento induttivo condotto fosse, in realtà, illegittimamente fondato su un'unica circostanza, assunta alla stregua di presunzione semplice, consistente nell'antieconomicità di una singola operazione posta in essere dall'impresa verificata. Non si è, quindi, concretamente tenuto conto in termini di...