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Imposte e tasse 15 Marzo 2023

Accertamento integrativo illegittimo con fatti già conosciuti

L’accertamento integrativo che segue a quello parziale non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine, ma non contestati (Cassazione, sentenza 14.02.2023, n. 4650).

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, con il quale, a seguito di PVC, veniva recuperata maggiore Irap come effetto della mancata contabilizzazione dei proventi finanziari relativi a interessi attivi su finanziamento alla controllata transfrontaliera. Il Fisco contestava ai fini Irap l’omessa contabilizzazione di ricavi, in violazione dell’art. 110, c. 7 del Tuir, consistenti nei proventi finanziari figurativi corrispondenti agli interessi attivi che sarebbero stati corrisposti sul finanziamento intercompany erogato alla controllata estera, calcolati secondo il criterio del valore normale di cui all’art. 9, c. 3 del Tuir in condizioni di libero mercato. La C.T.P. di Bologna ha accolto il ricorso. La C.T.R. dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 17.02.2020, ha rigettato l’appello del Fisco. Il giudice d'appello ha ritenuto infatti che l’atto impositivo fosse nullo, avendo il Fisco già proceduto con un precedente avviso di accertamento al recupero dell’Irap per il medesimo periodo di imposta, senza addurre nuovi e ulteriori elementi di fatto (sopraggiunti al precedente avviso) ai fini della “integrazione dell’accertamento originario”. Invero, la C.T.R. ha ritenuto che il nuovo atto impositivo fosse fondato su una “semplice riconsiderazione” degli stessi elementi di fatto posti a fondamento dell’atto impositivo...

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