La giurisprudenza prosegue il suo non sempre agevole lavoro per la definizione della legittimità dei presupposti dell’accertamento anticipato, chiarendo taluni profili applicativi correlati al difetto di ragioni d’urgenza, strumentali all'anticipazione dell’avviso di accertamento.
Si innesta, in tale ambito, lo spunto esposto nella sentenza n. 701/2019 della Sezione Trib. della Suprema Corte di Cassazione con cui viene esplicat la preclusione contenuta nell’art. 12, c. 7, L. 212/2000, secondo cui - fatte salve alcune ipotesi derogatorie scaturenti da casi di “particolare e motivata urgenza” - non è consentita l'emanazione di un avviso d’accertamento antecedente ai 60 giorni, fissati come termine ad appannaggio del contribuente entro il quale formulare comunicazioni, osservazioni e richieste, dopo il rilascio del processo verbale di constatazione.
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterebbe inevitabilmente la nullità dell’atto eventualmente emanato. Sulle “ragioni di urgenza”, i giudici forniscono un chiarimento dirimente in ordine alle ricorrenti contestazioni circa la sussistenza o meno di tale requisito, che sia posto alla base della anticipazione dell’atto di accertamento.
Nel concreto, in materia di applicazione delle garanzie sancite ex lege per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza, che consentono l'inosservanza del citato...