L’accertamento parziale previsto dall’art. 41-bis D.P.R. 600/1973, in tema di imposte sui redditi, e dall’art. 54 D.P.R. 633/1972, in tema di Iva, costituisce ormai una consuetudine nell’ordinaria attività impositiva dell’Amministrazione Finanziaria.
Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, dice la norma, qualora dalle attività istruttorie, nonché da segnalazioni che possono giungere da varie Pubbliche Amministrazioni e dalla Guardia di Finanza, risultino elementi che consentono di stabilire un reddito non dichiarato o parzialmente dichiarato (o corrispettivi non dichiarati) o l’esistenza di maggiori imposte non versate, gli uomini dell'Agenzia delle Entrate possono limitarsi ad accertare in base ai predetti elementi. Ciò significa, in buona sostanza, che il contribuente che si vede recapitare un accertamento analitico sulla propria posizione fiscale di un determinato anno d’imposta, non può sapere se tale attività accertatrice sia andata esaurita con l’atto impositivo ricevuto o se debba aspettarsi altre sorprese (ovviamente, fatti salvi gli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice).
È inutile ribadire come lo strumento dell’accertamento parziale sia stato oggetto di abuso negli ultimi anni, complici sia il legislatore che l’Agenzia delle Entrate. Ultima perla è stata la sacrosanta norma, in vigore dal 1.07.2020 (art....