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Imposte e tasse 21 Settembre 2021

Accertamento, sempre valido il sintetico per l’agricoltore

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione pervengono alle medesime conclusioni.

Secondo la sentenza 27.05.2021, n. 14882 della Cassazione Civile, Sez. v, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere alla rettifica della dichiarazione dell’agricoltore basata sui redditi fondiari quando da elementi estranei (es.: consistenti spese e investimenti) il reddito accertabile si discosti per almeno 1/5 (1/4 all’epoca dei fatti) da quello dichiarato (art. 38, c. 6, D.P.R. 600/1972). Per la medesima Sez. V (sentenza 12.07.2021, n. 19758), la disposizione di cui all’art. 32, c. 1, Tuir non rappresenta la regola unica per “censire la redditualità generale del contribuente coltivatore diretto” basata sulle risultanze catastali che “debbono operare come parametri”, pertanto non è precluso all’Amministrazione Finanziaria l’utilizzo di forme di accertamento che pervengono alla determinazione di indici di capacità patrimoniale non coerente con il reddito dichiarato in misura forfetaria (Cass. Sez. V, 18.11.2016, n. 23497 e 30.12.2019, n. 34704). In generale, quindi, non è precluso all’Agenzia delle Entrate l’utilizzo, anche nei confronti del contribuente coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguono la rilevazione di indici di capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfetario dichiarato, quando si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo (Cass. Sez. V,...

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