Accertamento valido anche con perquisizione illegittima
Anche se la perquisizione delle Fiamme Gialle è illegittima le prove acquisite sono valide ai fini del successivo accertamento fiscale. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con l’ordinanza 30.03.2022, n. 10175.
Per accedere e ispezionare i locali di un’associazione, si legge nella decisione in commento, i militari della Guardia di Finanza non avevano necessità di essere autorizzati dalla Procura della Repubblica e, dunque, gli elementi acquisiti possono legittimamente supportare l’accertamento tributario.
La decisione in oggetto non è isolata. Anzi. Esprime un orientamento giurisprudenziale consolidato che trae origine dal fatto che, nel nostro ordinamento tributario, non esiste una previsione di generale invalidità delle prove acquisite illegittimamente come quella sancita nell’art. 199 c.p.c.
Da ciò ne consegue che l’autorizzazione della procura diviene necessaria, pena la nullità del successivo accertamento, soltanto quando si violano diritti costituzionalmente garantiti del cittadino prima ancora che del contribuente quali, ad esempio, la sfera personale privata costituita dall’abitazione.
La pronuncia in oggetto è comunque estremamente importante perché tocca un nervo scoperto del nostro ordinamento tributario, la cui soluzione, in senso equitativo e favorevole al contribuente, è stata recentemente auspicata anche dalla commissione interministeriale sulla riforma della giustizia tributaria.
Scorrendo l’ordinanza, si prende atto che durante la perquisizione nei locali di un’associazione sportiva, i militari delle Fiamme Gialle accertavano l’esistenza di...