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Imposte e tasse 22 Luglio 2020

Accesso al contributo a fondo perduto

Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate (32 pagine) con una serie di casi e di cavilli. Ammissibili le operazioni fuori campo Iva. In presenza dei requisiti, pare non sia possibile il rigetto della domanda per esaurimento fondi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E/2020 (32 pagine), ha fornito una serie di risposte per la spettanza e le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto. Ai fini della misura valgono anche le fatture volontariamente emesse per operazioni fuori campo Iva. Per quanto riguarda l’esonero dalla condizione di calo del fatturato, l’Agenzia chiarisce che è necessario fare riferimento all’apertura della partita Iva. Di conseguenza, è sufficiente avere aperto la posizione Iva nel dicembre del 2018 per essere tenuti a effettuare il raffronto. Limiti al rigetto - La relazione di accompagnamento alla L. 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020, specifica che il contributo è riconosciuto a tutte le imprese richiedenti, senza riferimenti allo stanziamento stabilito. La disposizione normativa non prevede la possibilità di rigetto delle domande per contenere l’onere entro lo stanziamento. Pertanto, se la quantificazione fosse sottostimata, il contributo andrebbe riconosciuto comunque, con il conseguente sostenimento di nuovi oneri a carico dello Stato.

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