Risulta sicuramente discutibile la conclusione cui risulta essere pervenuta la Suprema Corte (sentenza 8.03.2022, n. 7437) con cui è stato confermato il recupero d’imposta per mancato riconoscimento degli abbuoni ex art. 4 D.Lgs. 504/1995.
Ai sensi del testo citato, infatti, viene disposta la concessione dell’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione Finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore, purché si tratti di fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti e che siano addebitabili al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresì imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, ivi ricomprese le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in specie, il contribuente riteneva spettante l’abbuono con riferimento al fatto che questi aveva patito la rapina del prodotto ad opera di ignoti, come regolarmente denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.
Nonostante i fatti esposti (in ordine al furto) siano stati pienamente rilevati e non contestati in atti del procedimento, gli Ermellini, sulla scorta di un’articolata argomentazione, hanno concluso col ritenere che il furto o la rapina del prodotto, a opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, di per sé non possono essere valutati come condizioni che possano esentare il soggetto obbligato (che nel caso in specie ha subito il furto) dal pagamento dell'imposta, che può essere abbonata unicamente qualora ne derivi la conclamata dispersione o distruzione del prodotto.
Furto e rapina, quindi, sono stati valutati come 2 fatti che non possono essere causa di un abbuono, atteso che l'abbuono è unicamente riferibile ad alcune fattispecie di ammanchi predeterminati ex lege e non già allo svincolo irregolare dal regime sospensivo, che, appunto, è determinato dai reati eventualmente prospettati. Tale interpretazione risulta tuttavia eccessivamente rigorosa, conseguente alla validazione di estremo criterio di responsabilità oggettiva del soggetto obbligato.
Per la tesi contraria sostenuta dalla Suprema Corte, tuttavia, è stato ritenuto che lo svincolo dal regime sospensivo verificatosi a seguito della rapina abbia comportato un’ipotesi (scarsamente razionale dalla prospettiva del soggetto obbligato) di una “immissione in consumo”, atteso che alla sottrazione può essere solo riconosciuto l’effetto del venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, non impedendone l'ingresso nel circuito commerciale: ipotesi verificabile solo nel caso della distruzione o della dispersione per cui in caso d'immissione in consumo derivante dal furto o dalla rapina non v'è spazio per l'applicazione dell'abbuono.
Nonostante la spiegazione giuridica esposta, la condivisione di tale assunto risulta ancora difficile, atteso che da un punto di vista sostanziale la sottrazione, nella forma rilevata della rapina, non può che annoverarsi nell'accezione di perdita del prodotto, così come contemplata nella citata locuzione dell’art. 4 D.Lgs. 504/1995 nella parte in cui espone i concetti di “perdita” e “distruzione”, la quale non assumerebbe altrimenti alcun senso qualora si concluda con l’addebitare ad un soggetto incolpevole e vittima di un reato violento un'obbligazione tributaria completamente disancorata dal presupposto (immissione in consumo) che allo stesso non è per nulla addebitabile.
