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Imposte e tasse 19 Maggio 2020

Accise, anche il DAS diventa elettronico

Avvio della prima fase del documento di trasporto informatizzato, per ora limitato alla circolazione nazionale tra depositi commerciali di benzina e gasolio utilizzati come carburante. Obbligo di preventiva comunicazione e autorizzazione.

Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 10.05.2020, n. 138764/RU, vengono per la prima volta fornite indicazioni e una precisa disciplina del documento di trasporto elettronico (e-DAS), limitatamente alla circolazione nazionale tra depositi commerciali, di benzina e gasolio usati come carburante. Come si nota, la nuova possibilità si inserisce nella medesima politica ed è orientata verso il medesimo percorso di informatizzazione già avviato con la fatturazione elettronica, per una più celere e trasparente circolazione di documenti fiscali. Tale processo è stato lentamente preparato nel corso degli anni a partire dall’introduzione del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 2.03.2005, n. 82) disciplinante l’equiparazione ai fini della prova legale del documento informatico al documento analogico, nonché in merito alla firma digitale. Da allora numerosi provvedimenti sono stati adottati per prevedere la graduale introduzione e familiarizzazione con l’informatica nel mondo fiscale.
Infatti, è già dal 2006, con D.L. 3.10.2006 n. 262 (convertito con L. 24.11.2006, n. 286) che è stata prevista l’emanazione della determinazione direttoriale per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS. Da ultimo, con l’art. 11, D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157 e successive modifiche, sono state dettate tempistiche per l’introduzione dell’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica, limitatamente alla circolazione nazionale della benzina e del gasolio usati come carburante, ad accisa assolta (30.06.2020). D’altro canto, la normativa dedicata nel Testo Unico delle Accise (TUA, D. Lgs. 26.10.1995, n. 504) al comparto in esame, nonché le successive modifiche, hanno codificato sempre più le modalità di controllo e di gestione dei prodotti soggetti ad accisa, dalla necessaria presenza del DAS (art. 10, c. 5, TUA), al sistema di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate (art. 12, c. 1, TUA), ai poteri di amministrazione e controllo dell’Agenzia delle Dogane (art. 18), fino all’ultima modifica normativa (art. 25, c. 9, come modificato dall’art. 5, c. 1, lett. c), punto 5, D.L. 26.10.2019, n. 124), nella quale viene previsto che il trasferimento dei prodotti energetici tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato dal destinatario all’Ufficio entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche.
Quindi, da un lato una maggiore e sempre più marcata esigenza di controllo di un settore che presta il fianco a numerosi tentativi di frode, dall’altro una crescente vocazione al trasferimento digitale della documentazione fiscale, hanno suggerito l’introduzione di questa nuova modalità di possesso e trasmissione del DAS. La normativa contenuta nella commentata determinazione direttoriale, si struttura in 21 articoli, presentandosi particolarmente tecnica (la trattazione non può certamente condensarsi in questa sede); l'adesione al sistema, ai sensi dell’art. 18, è soggetta a preventiva comunicazione e autorizzazione del singolo deposito all’Ufficio competente.
Con successive determinazioni direttoriali verranno implementati e perfezionati i tracciati informatici per l’operatività del sistema, fino alla completa informatizzazione del DAS di tutti i prodotti soggetti ad accisa.