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Altre imposte indirette e altri tributi 08 Luglio 2026

Accise: confine fra formalismo e sostanza con proporzionalità

Commento alla sentenza del Tribunale dell'Unione Europea (causa 1.07.2026, T-361/25)

Con la sentenza Brenntag, causa del 1.07.2026 T-361/25, il Tribunale dell'Unione Europea interviene su un tema di sicuro interesse per gli operatori che movimentano prodotti sottoposti ad accisa: il rapporto tra irregolarità documentale, regime sospensivo ed esenzione per l’alcol destinato a usi non alimentari.

La controversia nasceva da 175 forniture di alcol movimentate, anche da altri Stati membri, verso soggetti tedeschi che lo utilizzavano per finalità esenti o lo immettevano in depositi fiscali. L’amministrazione doganale tedesca aveva recuperato oltre 62 milioni di euro, valorizzando carenze nella documentazione di accompagnamento e nella gestione del regime sospensivo. Il rinvio pregiudiziale riguardava, in particolare, l’interpretazione dell’art. 27 della direttiva 92/83/CEE e degli artt. 7, 20 e 30 della direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis.
Il punto centrale della decisione non è la svalutazione degli obblighi formali. Al contrario, il giudice europeo conferma che la circolazione in sospensione d’accisa richiede tracciabilità, documenti idonei e rispetto delle procedure. Tali adempimenti non sono meri oneri burocratici: servono a consentire il controllo fiscale, a prevenire frodi e a verificare che il prodotto non sia deviato verso il consumo umano o verso impieghi imponibili.
Tuttavia, la Corte pone un limite netto: l’irregolarità documentale non può automaticamente trasformarsi in recupero integrale dell’accisa quando risulti, in concreto, che l’alcol è stato effettivamente destinato a un uso esente o è stato preso in carico da un soggetto autorizzato. In altri termini, il difetto del documento non basta, da solo, a far presumere l’immissione in consumo, se l’Amministrazione dispone comunque degli elementi necessari per verificare la destinazione sostanziale del prodotto e non emergono indizi di frode, dispersione o uso diverso da quello dichiarato.
Il principio è rilevante anche in prospettiva interna. Nel sistema delle accise, e in particolare per l’alcol denaturato o destinato a impieghi industriali, la documentazione resta essenziale, ma il recupero del tributo deve misurarsi con il principio unionale di proporzionalità. La violazione formale può giustificare sanzioni, rettifiche procedurali o controlli più penetranti; non sempre, però, legittima la pretesa dell’accisa come se il prodotto fosse stato immesso al consumo.

Per imprese e professionisti il messaggio è duplice. Da un lato, occorre rafforzare i controlli interni su e-AD, documenti commerciali, indicazioni sulla denaturazione, qualificazione dei destinatari e prova dell’uso finale. Dall’altro, nei contenziosi fondati su mere carenze documentali, diventa decisivo ricostruire la filiera sostanziale: origine, trasporto, consegna, presa in carico, uso effettivo e assenza di rischio fiscale.
La sentenza Brenntag, quindi, non apre spazi di disapplicazione degli obblighi di tracciamento, ma impedisce che il formalismo documentale assuma funzione punitiva. L’accisa resta un tributo armonizzato sul consumo: quando il consumo imponibile non vi è stato, e l’esenzione è sostanzialmente provata, il recupero integrale dell’imposta rischia di essere sproporzionato.
Tale precedente diventa centrale quale interpretazione del principio di proporzionalità in ambito europeo.