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Imposte e tasse 31 Dicembre 2019

Accise, decorrenza del termine biennale per la richiesta di rimborso

La Corte di Cassazione fornisce una nuova lettura interpretativa, ampliandone i termini nei rapporti continuativi e l'operatività per il caso dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.

Con una storica svolta in materia, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno superato un precedente orientamento contrario e affermato (sentenza n. 16261/2019, già più volte confermata dalle successive pronunce) il seguente principio di diritto: “In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con la conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, c. 2 D.Lgs. 504/1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo”.
Ai sensi dell'art. 14, c. 2, del D.Lgs. 504/1995 (TUA) “L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del pagamento”.
Un primo, formalistico, orientamento dei giudici di legittimità fissava perentoriamente il termine per il rimborso facendolo decorrere dal momento del pagamento (si veda per ultima, sent. n. 13724/2017); se però tale primo orientamento pareva rispondente ai dettami legislativi, non pareva idoneo a dare risposta a casi più complessi, dove non era in discussione la debenza del tributo chiesto a rimborso, quanto piuttosto un rapporto articolato e continuativo tra contribuente e amministrazione; ci si riferisce in particolare a quelle situazioni ai sensi dell'art. 26, c. 8 D.Lgs. 504/1995, in cui il contribuente (soggetto passivo) provveda al pagamento dell'accisa in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, e al versamento a conguaglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate. Del resto, tale meccanismo è previsto dal medesimo Testo unico laddove all'art. 56 prescrive che “le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto”.
La nuova interpretazione della Corte pare quindi rispondente alla realtà di questi rapporti debitori-creditori, tipici dei rapporti continuativi tra amministrazione e soggetti passivi di imposta, quando sancisce che il termine biennale di decadenza si applica solamente alla chiusura del rapporto tributario (ultima dichiarazione annuale), mentre nel caso di rapporti duraturi non si applica l'art. 14 TUA e il relativo termine biennale, in quanto non si parla di imposte “indebitamente versate”, ma di versamenti in acconto superiori all'imposta realmente dovuta, che vengono detratti dai successivi versamenti, rinnovando quindi di volta in volta il termine di decadenza.
Nonostante tale condivisibile approdo giurisprudenziale, giova segnalare che ancora oggi sono numerosi gli Uffici provinciali che rigettano le istanze di rimborso per inammissibilità dovuta allo spirare del termine di decadenza biennale.