La questione se spetti all’Agenzia delle Dogane o alle Province rimborsare i contribuenti delle addizionali provinciali alle accise sul consumo dell’energia elettrica indebitamente corrisposte ha spinto la Corte di giustizia tributaria di Piacenza, con ordinanza n. 60/2/2023, emanata ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., messa di fronte all’ennesimo contenzioso sul tema, a chiedere direttamente alla Corte di Cassazione, di risolvere una volta per tutte chi sia il legittimato passivo dell’istanza di rimborso rivolta dal contribuente.
Il Collegio piacentino ha preliminarmente osservato che “l’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell'art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso, ad avviso di questo Collegio, operare un rinvio non già recettizio e statico - i.e. alle disposizioni del codice di rito vigente all'epoca dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo - bensì dinamico, esteso cioè automaticamente anche alle sopravvenienze normative del rito civile, ferma restando la clausola di compatibilità (ove cioè non espressamente derogate dalle disposizioni, speciali, del D.Lgs. 546/1992)”.
Benché la tematica sia...