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Imposte e tasse 19 Ottobre 2022

Accise sui prodotti energetici rientrano nella base imponibile Iva

In risposta all’interpello n. 506/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la base imponibile è costituita anche dall’ammontare dell’accisa.

In data 12.10.2022 è stata pubblicata la risposta all’interpello n. 506/2022 secondo cui, in caso di estrazione del prodotto energetico (petrolifero) dal deposito di un destinatario registrato, la base imponibile è costituita anche dall’ammontare dell’accisa, anche se la provvista è stata fornita dal cliente del gestore del deposito stesso. Il caso in questione riguarda l’operatore economico che ha ottenuto la qualifica di destinatario registrato, ovvero colui che intende acquistare prodotti di provenienza unionale; secondo l’art. 8 del TUA, il soggetto autorizzato all’esercizio di destinatario registrato può ricevere prodotti di provenienza unionale, avendo tuttavia l’obbligo di pagare immediatamente l’accisa. Il caso oggetto di interpello riguarda la società Alfa, destinatario registrato, che commercia prodotti petroliferi; tra i suoi clienti c’è la società Beta e fra le 2 società corre l’accordo che Alfa anticiperà l’imposta “in nome e per conto” di Beta, che a sua volta le anticiperà la relativa provvista. Successivamente la controllata Beta provvederà all’estrazione del prodotto energetico per commercializzarlo. La società istante ritiene che, nel caso in questione, si versi nell’ipotesi dell’art. 15, c. 1, n. 3 D.P.R. 633/1972, per il quale non concorrono a formare la base imponibile...

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