La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta, in tema di accise, nel definire il concetto di attività accessoria all'attività industriale (tale concetto potrà servire in innumerevoli settori del diritto tributario per la definizione di accessorietà), fornendo un esempio di interpretazione nel campo agevolativo.
L'art. 26, c. 4 del TUA, dettando un trattamento agevolato, prescrive che “Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale”.
Nel caso oggetto di attenzione, il gas, ceduto ad un gruppo societario che svolge attività di produzione di elettrodomestici, viene a sua volta ceduto ad altre società del medesimo gruppo societario, che svolgono però attività accessorie a quella industriale della cedente (attività di marketing, trasporto merci, assistenza informatica).
I giudici partono dal concetto, sempre caro alla Corte in tema di agevolazioni, per cui le agevolazioni in genere, anche concesse mediante l'introduzione di...