Nonostante sia possibile posticipare il versamento, è necessario un occhio di riguardo per quelle situazioni con somme maggiori di 250.000 Euro.
Babbo Natale non è mai stato generoso con i contribuenti: nel suo sacco, ormai da decenni, sono contenute scadenze che, nel pieno delle festività, incidono pesantemente sulla liquidità aziendale. Su tutti, un appuntamento assai sgradito, ossia l'acconto Iva, il cui termine ordinario è fissato al 27.12 ma per il 2020, considerato che cade di domenica, è slittato a lunedì 28.
Anzitutto partiamo dalla natura del versamento: parlare di acconto quando si pretende l'88% di quanto sarebbe complessivamente dovuto il 16.01 (“mensili”) o il 16.03 (“trimestrali”) dell'anno successivo, appare, per usare un eufemismo, almeno inappropriato. Ciò premesso, l'art. 2 D.L. 30.11.2020, n. 157, in esito alla perdurante emergenza sanitaria e considerata la grave crisi che ha investito larga parte dei settori economici, e segnatamente quello del commercio, ha prorogato al 16.03.2021 la scadenza in commento, con l'ulteriore precisazione che l'importo può essere versato in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima sempre entro il 16.03. Da segnalare, indipendentemente dalla forma scelta, che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.
Il differimento, che presuppone il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, riguarda:
a) i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi...