IVA 19 Dicembre 2023

Acconto Iva 2023 al 27.12.2023, i passaggi

Il versamento dell’acconto Iva 2023 con i 3 metodi e i passaggi da trimestrale a mensile e viceversa e da regime forfetario a regime “ordinario” e viceversa.

L’ultima scadenza dei versamenti 2023 è il consueto acconto Iva, al 27.12.2023. Trattasi dell’acconto Iva 2023, poi scomputabile il 16.01.2024 dal versamento dell’Iva mensile di dicembre 2023 per i contribuenti mensili, mentre il 17.03.2024 dal versamento dell’Iva discendente dalla dichiarazione Iva annuale per i contribuenti trimestrali. Ci si può avvalere alternativamente di uno dei seguenti 3 metodi per calcolare l’acconto.

Metodo storico: è il metodo che si basa sull’esercizio precedente (2022) e precisamente prevede il versamento dell’88% della base di calcolo che differisce a seconda che il contribuente sia mensile o trimestrale:
  • se è mensile: l’88% si calcola sul debito Iva del mese di dicembre 2022; pertanto, si deve prendere in considerazione i righi VP14 e VP13 della dichiarazione annuale Iva 2023 sul 2022 (poiché il quadro VH va compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle LIPE);
  • se è trimestrale: l’88% si calcola sul saldo a debito della dichiarazione Iva 2023, periodo d’imposta 2022, al lordo dell’acconto Iva 2022; pertanto, rigo VL38 (totale Iva dovuta) – rigo VL36 (interessi 1%) + rigo VP13, oppure se il saldo 2022 chiude con un credito la base di calcolo sarà: VP13 – VL39, se da questa sottrazione emerge comunque un debito, il contribuente dovrà versare l’88% di tale debito, se invece il VL39 risulta maggiore, ossia il credito Iva annuale copre anche l’acconto Iva 2022 non dovrà effettuare alcun versamento;
  • se il contribuente passa da mensile nel 2022 a trimestrale nel 2023 l’acconto sarà pari all’88% dell’Iva dell’ultimo trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre 2022) al lordo dell’acconto Iva 2022 (VP14 di ottobre, novembre, dicembre 2022 e VP13 di dicembre);
  • se il contribuente passa da trimestrale nel 2022 a mensile nel 2023 l’acconto sarà pari all’88% di 1/3 del debito Iva discendente dalla dichiarazione Iva annuale 2023, periodo d’imposta 2022.
Metodo previsionale: tale metodo presenta un fattore di rischio dovuto al fatto che si paga l’88% del debito Iva che si prevede di dover versare per dicembre 2023 per i mensili e per l’ultimo trimestre 2023 per i trimestrali. È sempre possibile ravvedere a posteriori l’importo che si è stimato inferiore rispetto a quanto poi effettivamente dovuto.

Metodo analitico: tale metodo presenta meno profili di rischio poiché prevede una liquidazione straordinaria al 20.12.2023. L’importo ottenuto dalla liquidazione straordinaria va versato integralmente, e non per l’88%.

Nel passaggio da regime dei minimi/forfetari 2022 al regime “ordinario” nel 2023 non va versato alcun acconto non avendo una base storica di riferimento 2022. Così come un contribuente ordinario nel 2022 passato a forfetario nel 2023 può non versare l’acconto Iva.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva 2023:
  • i contribuenti che presentano un debito inferiore a 103,29 euro;
  • i contribuenti la cui base di calcolo presenta un credito;
  • i contribuenti mensili che cessano l’attività prima del 30.11.2023 o trimestrali prima del 30.09.2023;
  • i contribuenti minimi e i forfetari;
  • coloro che abbiano iniziato l’attività nel 2023;
  • i soggetti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili o in split payment o in reverse charge.
I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il modello F24 sono: 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali, mentre l’anno di riferimento è il 2023.