La proroga al 16.03.2021 scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza.
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L’acconto Iva in scadenza il 28.12.2020 è prorogato al 16.03.2021 per i contribuenti che nel mese di novembre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019.
Ateco e zone - La proroga scatta anche in assenza del calo di fatturato per alcune delle categorie più danneggiate dall’emergenza (codice Ateco e colore della zona).
Versamenti sospesi - L’art. 12, D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater) ha previsto la sospensione dei versamenti fiscali che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (sono invece dovuti i premi Inail).
D.L. Agosto e D.L. Ristori - Mantiene validità la previsione dell’art. 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto): i soggetti Isa che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33% nel raffronto tra il 1° semestre 2020 e 2019, possono effettuare il versamento della 2° o unica rata delle imposte entro il termine del 30.04.2021 senza maggiorazioni.
Soggetti non Isa - Per effetto del D.L. 157/2020, possono fruire di tale termine anche i soggetti che, pur non applicando gli Isa, hanno ricavi non superiori a 50 milioni di Euro, sempreché sia verificata la riduzione di fatturato di almeno il 33% nel periodo di riferimento...