Soggetti che possono beneficiare della sospensione al 16.03 e istruzioni in vista della ripresa dei versamenti.
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Versamenti sospesi - La scadenza dell’acconto Iva prevista per il 28.12.2020 può essere spostata al 16.03.2021: a norma della legge di conversione del Decreto Ristori, che assorbe l’art. 2 D.L. 157/2020 (Decreto Ristori-quater), sono stati sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi ai seguenti versamenti:
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
Iva, acconto Iva compreso;
contributi previdenziali e assistenziali.
Requisiti - Possono beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020 i contribuenti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Beneficiano della sospensione anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dopo il 30.11.2019.
Beneficiari - La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, alle seguenti categorie:
contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’art. 1, Dpcm 3.11.2020, con domicilio...