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Imposte e tasse 06 Luglio 2023

Accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale

Un accordo con il Fisco che preveda uno stralcio di quanto dovuto può avvenire solo nell’ambito di una procedura di composizione della crisi d’impresa.

Ai sensi dell’art. 63 e seguenti del Codice della crisi, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57, 60 e 61 del Codice della crisi, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. La domanda deve essere corredata da un’attestazione di un professionista indipendente che certifichi, con riferimento ai debiti tributari e contributivi, che l’accordo è più conveniente rispetto al trattamento che detti debiti subirebbero nell’ambito della liquidazione giudiziale; è bene precisare che tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale. L’attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. Inoltre, alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi del...

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