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Gestione d'impresa 04 Aprile 2022

Accordi per l’innovazione per progetti di ricerca e sviluppo

Un recente decreto del MiSe attiva l’apertura del primo sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni previste dal Decreto MiSE del 31.12.2021.

Con l’emanazione del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.03.2022 per la disciplina della procedura di presentazione delle domande di agevolazione diventano operativi i Nuovi Accordi per l’innovazione rivolti a rafforzare la competitività e il tessuto produttivo del Paese, sostenendo le imprese che investono in ricerca e sviluppo industriale.

Soggetti potenziali beneficiari: imprese di qualsiasi dimensione, non sottoposte a procedure concorsuali e con almeno 2 bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché i Centri di ricerca. È ammessa la presentazione di progetti congiunti, ad opera di non più di 5 soggetti, legati da forme di collaborazione (contratti di rete, consorzi, accordi di partenariato).

Tipologia dei progetti agevolabili: progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, realizzati nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio nazionale.

Ammontare e durata dei progetti: i progetti devono comportare spese ammissibili per almeno € 5 milioni, avere una durata compresa tra 18 e 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Agevolazioni concedibili: contributo diretto alla spesa e, eventualmente, finanziamento agevolato, con i seguenti limiti:
  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Se il progetto è realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione tra un’impresa e uno o più Organismi di ricerca, è riconosciuta una maggiorazione del contributo diretto fino al 10% per le PMI e gli Organismi di ricerca e fino al 5% per le grandi imprese.

Modalità e termini per la presentazione delle domande: esclusivamente online, sul sito dedicato dal MiSE al Fondo per la Crescita Sostenibile (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), dall’11.05.2022. La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e dell'ulteriore documentazione allegata è resa disponibile dal 19.04.2022.

Iter procedurale: per l’accesso alle agevolazioni previste è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il MiSE, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa. Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in conformità all’art. 9 D.M. MiSE del 31.12.2021, si valutano in particolare:
  • le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
  • la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle previste dal decreto;
  • la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
  • la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
  • la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.
Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.
Successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.