L’accordo transattivo, o transazione, è disciplinato dall’art. 1965 c.c. e viene definito come “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
L’atto di transazione può avere carattere novativo o dichiarativo a seconda che preveda accordi che determinano nuove obbligazioni tra le parti o regolino quelle già esistenti.
Il tema della rilevanza dell’Iva in questa tipologia di accordi ha suscitato alcuni dubbi circa l’applicazione dell’aliquota, che sono stati affrontati in alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate.
Innanzitutto, con la risposta all’interpello 22.04.2022, n. 212 è stato affermato che se una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, essa configura un’operazione imponibile se si accerta l’esistenza di un rapporto giuridico tra prestatore e committente dove avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche. Quindi, se la funzione economica della corresponsione stabilita nell’accordo ha un nesso diretto con la prestazione di servizi resa, tale corresponsione deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria Iva.
La risposta dell’Agenzia ha anche chiarito che, nel caso oggetto dell’interpello, l’obbligo di non fare, posto a carico della società attrice viene a essere specificamente remunerato...