Sempre più complessa la gestione della materia dopo le risposte 130 e 145 dell'Agenzia delle Entrate: pare dilatarsi la nozione di prestazione di servizi.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia "una prestazione di servizi è imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato e il controvalore ricevuto (...). Una prestazione configura pertanto un'operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente" (C-174/00, par. 39).
Una recente Cassazione (Cass. Civ. 20233/2018; vedi anche Cass. 23668/2018, contra Cass. n. 18764/2014) ritiene, anche alla luce della citata sentenza, che “la prestazione di servizi, pure in prospettiva unionale, è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico”.
D'altra parte, è l'art. 3 D.P.R. 633/1972 (conforme all'art. 25 della Direttiva 112/06/UE) a estendere la base imponibile alle prestazioni di fare o non fare e così permettere, ritiene la Cassazione, che l'Iva non si applichi solo sui consumi, ma anche alle ipotesi alternative.
Con l'interpello 130/2021, e per certi versi anche con il 145/2021, l'Agenzia delle Entrate prende posizione su ipotesi transattive con le quali le parti rinunciano a una...