Acquisti da non residenti: reverse elettronico o mero esterometro?
In caso di ritardo nella trasmissione dell’XML è opportuno (ri)valutare l’utilizzo della carta per documentare la tempestiva applicazione e annotazione del reverse charge e smorzare il rischio (potenziale) di sanzioni eccessive.
Salvo miracolose proroghe (qualche piccola speranza è riposta sugli emendamenti al ddl AS 2598) anche dal versante del ciclo passivo, per le operazioni dal prossimo 1.07, s’impone la nuova stringente tempistica del nuovo esterometro basato sull’utilizzo dei flussi della fattura elettronica. La norma aggiornata dispone infatti che la comunicazione sia effettuata “entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione” (art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015) oppure (salvo per il caso 3) entro la stessa tempistica prevista per il reverse charge Iva. È bene osservare, infatti, che la scadenza:
collima sempre con quella ultima di applicazione del reverse charge (15 del mese successivo al ricevimento della fattura) per gli acquisti di beni e servizi da fornitori UE improntati sulla tecnica dell’integrazione (artt. 46-47 D.L. 331/1993 e art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972);
collima con il termine di emissione dell’autofattura (entro il 15 del mese successivo) al momento di effettuazione per i servizi generali (art. 21, c. 4-d) così come per le altre cessioni e servizi purché in presenza di idonea documentazione (art. 21, c. 4-a);
offre qualche giorno in più per le autofatture da extra UE da emettere entro 12 giorni dal momento di effettuazione nei casi, diversi dai servizi generali, in cui non si dispone della citata...