Com’è noto l’Agenzia delle Entrate (risposta 89/E/2019; circolare 14/E/2019, § 4.2; risposta 91/2020) ha sempre ritenuto che l’esterometro debba essere compilato anche per le operazioni extraterritoriali poiché la norma fa richiamo al fatto che l’operazione è effettuata da/verso controparti non stabilite non essendo decisivo, come per gli acquisti extraterritoriali, anche il fatto che l’operazione non rilevi ai fini della contabilità Iva italiana. Detti acquisti, come precisa la guida alla fattura elettronica e come è stato ribadito anche al Telefisco del 15.06.2022, vanno gestiti con il TD17, quando sono servizi, e il TD19, quando sono beni, abbinando l’importo alla natura N2.2 che non ha alcun impatto (non trattandosi di acquisti soggetti a reverse charge per carenza del requisito) con gli altri adempimenti Iva (LiPe; DAI). La dottrina, al riguardo, ha sempre manifestato un certo disappunto anche perché si tratta spesso di operazioni di scarsa rilevanza e di difficile gestione documentale.
Con la norma in analisi il legislatore ha finalmente messo una pezza, sancendo l’esonero per gli acquisti, singolarmente considerati, che non superano la somma di € 5.000. La norma è stata proposta direttamente dal Governo e, quindi, nonostante il decreto sia in corso di conversione, ci sono tutti i motivi per considerarla acquisita. Più precisamente la novità è in vigore dal 22.06.2022 (giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) e, in virtù del principio del favor rei, l’eliminazione dell’obbligo, come detto per le operazioni fino ad € 5.000, dovrebbe trascinare l’eliminazione delle sanzioni anche per eventuali dimenticanze del passato (per quanto il rischio sanzionatorio sia limitato ai famosi 2 euro con relativo massimale).
Fermo restando che nulla vieta, per chi lo ritenesse più agevole, di continuare ad effettuare la comunicazione anche se l’acquisto risulta sottosoglia, grazie alla novella si può andare quindi in trasferta sostenendo i classici costi extraterritoriali senza più essere travolti, al rientro, dall’esterometro.
Infine, è appena il caso di precisare che il nuovo esonero non riguarda però gli acquisti da non residenti che risultano invece territoriali (secondo le regole Iva). Qualche esempio può meglio chiarire il concetto:
- spesa per albergo, ristorante, noleggio auto e carburante all’estero se singolarmente inferiori ad € 5.000: No obbligo esterometro, No LiPe, No DAI;
- locazione immobili (es. ufficio o show room) all’estero se superiori ad € 5.000: Si esterometro (TD17 N2.2), No LiPe, No DAI;
- acquisto e vendita estero su estero (Cina-Usa) di beni viaggianti: Si esterometro acquisti se superiore a € 5.000 (TD19 N2.2), No LiPe, No DAI; Si fattura/esterometro vendita 7-bis (TD01 N2.1) anche se inferiore a € 5.000, Si LiPE, Si DAI;
- acquisto di servizi generali da non residenti: Si esterometro (TD17 con RC) a prescindere dall’importo; Si LiPE, Si DAI;
- acquisto interno di beni da non residenti: Si esterometro (TD19 con RC) a prescindere dall’importo; Si LiPe, Si DAI.
