I produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 D.P.R. 633/1972 godono di un trattamento particolare per gli acquisti intracomunitari. Sono tenuti ad assolvere l'Iva in Italia solo se nell'anno precedente hanno effettuato acquisti intracomunitari per un importo superiore a 10.000 euro o hanno superato tale soglia in corso d'anno. Questo significa che se non si supera il predetto limite, sull'acquisto intracomunitario scontano l'Iva dello Stato estero e non sono tenuti ad alcun adempimento. Ovviamente l'Iva estera non è in nessun modo detraibile in Italia e comunque l'imprenditore agricolo in regime speciale, come vedremo in seguito, proprio per la natura del regime, non detrae mai l'Iva sugli acquisti nemmeno se italiana.
Questo trattamento viene meno nel momento in cui si supera la soglia di 10.000 euro oppure quando volontariamente l'imprenditore decide di avvalersi della facoltà di acquistare in regime di non imponibilità optando per l'applicazione dell'Iva nazionale. In questo caso, quindi, così come avviene per ogni altro operatore economico, integra la fattura estera di acquisto con l'Iva italiana ordinaria (non con la percentuale di compensazione) procedendo ad annotare la fattura nel registro degli acquisti ed in quello delle vendite e versando in sede di liquidazione l'imposta all'Erario, considerata l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti prevista dal regime...