Il Tribunale rigettò la domanda, essendo irrilevante la consegna di un telefono di colore diverso da quello precedentemente acquistato, trattandosi di uno strumento di lavoro e non di un bene voluttuario. Il processo civile è arrivato in Cassazione (Sez. II civile, 24.05.2021, n. 14106), che ha rigettato il ricorso per i principi che da qui a poco si esporranno.
Riepilogando, la fattispecie è relativa all'acquisto da parte di un avvocato di un telefono risultato difettoso e poi sostituito; i giudici del merito avevano ritenuto irrilevante la consegna di un telefono di colore diverso da quello acquistato, trattandosi di uno strumento di lavoro e non di un bene voluttuario. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo, trattandosi di acquisto ad uso professionale. Infatti, per assumere la qualifica di professionista non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.
In applicazione del medesimo principio si è escluso, per esempio, che possa acquistare la veste di "consumatore", l'avvocato che ha acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale, oppure che ha stipulato un contratto di utenza telefonica con riferimento a un apparecchio del quale faceva uso anche per l'esercizio della sua attività professionale.
Il Tribunale, oltre a mettere in luce la destinazione del bene acquistato per uso professionale, ha escluso, anche sotto il profilo della disciplina consumeristica, che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, possa essere qualificato come prodotto difettoso, in quanto idoneo all'uso al quale era destinato, né privo delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 C.C. Non poteva, quindi, profilarsi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta.
In conclusione, 2 principi fondamentali:
- non può ritenersi sussistere grave inadempimento del venditore se la cosa presenta lievi differenze rispetto al bene richiesto dall’acquirente, che non pregiudicano l’uso per il quale è destinato;
- il Codice del Consumo non si applica all’acquisto funzionale, anche se per soddisfare semplici esigenze connesse e accessorie allo svolgimento della propria attività imprenditoriale e professionale.
