Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 17 Dicembre 2025

Acquisto di terreno edificabile per la prima casa

Riflessioni pratiche sul riconoscimento delle agevolazioni anche a scapito della “forma”.

L'ordinanza della Cassazione n. 31516/2025 offre un pregevole spunto di riflessione per la pratica professionale, fornendo una bussola sicura per orientarsi nel labirinto della revoca dell'agevolazione "prima casa", soprattutto quando l'operazione di reinvestimento si realizza tramite l'edificazione su un suolo già di proprietà.Caso di studio: il formalismo cronologico dell'Erario - Poniamoci nel caso di studio: un contribuente (o una coppia di coniugi) acquista un immobile con le agevolazioni "prima casa" (ad esempio, con Iva al 4%) nel 2005. Pochi anni dopo, nel 2009, la proprietà viene alienata, ben prima del decorso dei 5 anni di vincolo. Per salvare il beneficio, scatta l'obbligo di riacquisto o realizzazione di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione.Il problema sorge quando, anziché acquistare un fabbricato finito, il contribuente decide di costruire, ma su un terreno già acquisito in precedenza. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il terreno era stato acquistato nel 2008, mentre la vendita dell'immobile agevolato (la cui somma doveva essere reinvestita) è avvenuta nel 2009. La nuova costruzione viene poi completata e la residenza viene trasferita, entro l'anno dalla vendita del 2009.L’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale, in un'esemplare dimostrazione di formalismo contabile, hanno ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione. La loro tesi, pungente quanto errata, era che...

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