Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 6.06.2023, n. 16875 (cassando con rinvio le conclusioni della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 2207/6/14, confermate in secondo grado e favorevoli al contribuente).
Com’è noto l’art. 33 D.L. 78/2010 disciplina l’addizionale Irpef del 10% sugli emolumenti a titolo di bonus e stock option (eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione) corrisposti a dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quali gli amministratori) nello stesso settore.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, è possibile osservare che:
Com’è noto l’art. 33 D.L. 78/2010 disciplina l’addizionale Irpef del 10% sugli emolumenti a titolo di bonus e stock option (eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione) corrisposti a dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quali gli amministratori) nello stesso settore.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, è possibile osservare che:
- l’Agenzia delle Entrate, in assenza di un'indicazione espressa, ha ricompreso nel concetto di “settore finanziario” anche le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali (in tal senso: circ. Ag. Entrate 15.02.2011, n. 4, par. 13.1 e risposta all’interpello 13.12.2018, n. 106);
- la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno ricompreso in questo concetto i soli soggetti che svolgono attività nei confronti del pubblico (in questo senso anche Cass. n. 22692/2020);
- nella risposta all’interrogazione parlamentare 12.01.2022, n. 5.07328, i destinatari della norma in esame sono stati individuati mediante rinvio all’art. 162-bis, c. 1, lett. a) e b) del Tuir (ovvero gli intermediari e le società di partecipazione finanziaria), con esclusione delle holding industriali.
In questo contesto, nel caso in esame, a differenza di quanto riconosciuto dai giudici di II grado (che avevano escluso le holding industriali dall’alveo del settore finanziario), la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’addizionale Irpef prevista dall’art. 33 D.L. 78/2010 è applicabile anche nei confronti dei dirigenti delle imprese che operano nel settore finanziario, da intendersi nella sua globalità e complessità, ovvero ricomprendendo i soggetti che:
- non necessariamente sono sottoposti a vigilanza e/o che svolgono attività rivolta al pubblico (a differenza di quanto riconosciuto nei precedenti orientamenti. Si vedano: Cass nn. 22692/2020 e 3913/2022);
- hanno attitudine a produrre, a fronte di una maggiore retribuzione variabile dei ruoli apicali, effetti economici potenzialmente distorsivi (così come i dirigenti delle holding di grandi gruppi industriali), ad esempio attraverso l'acquisto e la vendita di partecipazioni, l'acquisto di prodotti finanziari di rischio elevato o il ricorso a strategie finalizzate a far salire o scendere il valore di un titolo.
Secondo la Cassazione, questa conclusione è altresì coerente con il fatto che se il legislatore avesse voluto limitare il riferimento dell'art. 33 D.L. 78/2010 ai soli intermediari regolati dal T.U.B., ovvero a un’altra specifica categoria di operatori, lo avrebbe dovuto fare attraverso un’esplicita previsione. Pertanto, la norma deve potersi applicare a un settore finanziario che ricomprende anche soggetti non vigilati e che non operano presso il pubblico, quindi anche a dirigenti e amministratori delle holding industriali.
