Le addizionali sull’energia elettrica si configurano come sovraimposte o come addizionali all’accisa versata dal contribuente sull’energia elettrica. Istituite come provvisorie e per un periodo di tempo determinato con D.L. 786/1983 e con D.L. 55/1983, da destinare in favore dei Comuni, sono diventate definitive ed estese anche in favore delle Province, con il D.L. 511/1988, converito in L. 20/1989. Successivamente, con D.L. 16/2012, sono state definitivamente abrogate. Medio tempore, nel 1992, entrò in vigore la Direttiva 92/12/CEE, la quale prevedeva che i prodotti oggetto della direttiva stessa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi) non potessero essere oggetto di ulteriori imposizioni indirette, salvo che queste avessero “finalità specifiche”. La Direttiva 2008/118/CEE estese tale disposizione anche ad altri beni soggetti ad accisa, inclusi gas ed energia elettrica. Come noto, la Direttiva, con carattere self-executive, prevede l’immediata e diretta disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice, per contrasto con la normativa Ue.
E così arriviamo alla sentenza 15198/2019 della Suprema Corte, la quale ha stabilito l’illegittimità della pretesa impositiva per contrasto con la Direttiva Ue; superando i problemi di corretto inquadramento delle addizionali tra addizionali all’accisa o sovraimposta, ininfluenti ai fini della decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito...