La Corte di Cassazione, con la sentenza pronunciata in data 3.07.2024 (non ancora depositata), ha fornito una risposta definitiva sulla questione relativa alla legittimazione passiva per le richieste di rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, sollevata in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Piacenza.
Tale tributo, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 511/1988, serviva a sostenere le finanze degli Enti territoriali e si applicava alle forniture di energia elettrica fino a 200 kW. Tuttavia, il tributo fu abolito dal 1.01.2012 a seguito della direttiva europea 2003/96/CE, che richiedeva una revisione delle imposte indirette sui prodotti energetici e sull'elettricità.
La Corte era stata chiamata a chiarire chi fosse il soggetto legittimato passivamente rispetto alle richieste di rimborso presentate dai fornitori di energia, i quali avevano restituito ai consumatori le somme indebitamente versate a titolo di addizionale. Il dilemma riguardava se fossero le Province o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a dover rispondere a tali istanze. In origine, l’addizionale provinciale doveva essere un meccanismo per trasferire risorse dallo Stato alle Province. Tuttavia, con l’abrogazione del tributo, molti fornitori di energia hanno chiesto il rimborso delle somme restituite ai consumatori, aprendo una serie di contenziosi contro le Province e l’Agenzia delle Dogane.
La Corte...