Il ricalcolo delle imposte sulla base dei parametri delle cosiddette società di comodo non può avvenire con semplice liquidazione, anche senza interpello disapplicativo (Cass., ordinanza 29.12.2021, n. 41840).
La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dalla società ricorrente, così confermando la pronuncia della Commissione Provinciale che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di Ires non versata in conseguenza del mancato adeguamento della società al reddito minimo previsto per le società non operative, ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994. Il giudice del gravame rilevava che, nella fattispecie, veniva in rilievo "attività meramente liquidatoria" e che la società non aveva presentato interpello disapplicativo al fine di sottrarsi all'applicazione del reddito minimo presunto ex art. 30. A quel punto la società ricorrente ricorre per la Cassazione.
Per la Suprema Corte è pacifico che, in materia di società di comodo, l’Amministrazione Finanziaria non possa emettere cartella ex art. 36- bis D.P.R. 600/1973 (ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare) per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all’art. 30 L. 724/1994 non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma un dato presuntivo, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società (così Cass.,...