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Società 10 Agosto 2023

Adeguati assetti, la responsabilità degli amministratori senza delega

Già con il D.Lgs. 6/2003 erano state apportate importanti modifiche nella disciplina della responsabilità degli amministratori di società di capitali, con riguardo soprattutto all’istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Innanzitutto, l’obbligo di istituzione di adeguati assetti in base alla natura e alle dimensioni dell’impresa ha certamente elevato lo standard di diligenza richiesto nello svolgimento degli incarichi: gli amministratori devono gestire consapevolmente la società in modo tale da poter fronteggiare tempestivamente la crisi. In caso di danno nei confronti della società, dei creditori o di terzi resta ferma la solidarietà tra amministratori, i quali rispondono se, venuti a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Tuttavia, la solidarietà viene affievolita dal tema della delega gestoria, la quale prevede la distinzione tra 2 tipologie di amministratori a cui sono assegnate funzioni differenti: gli amministratori delegati ai quali spetta la cura e l’istituzione degli adeguati assetti societari; l’organo di amministrazione il quale esamina e valuta l’adeguatezza degli assetti e l’andamento della gestione. La presenza di funzioni diverse implica una differenziazione in tema di responsabilità e impone una valutazione singola degli amministratori, con criteri di imputazione diversi in base ai compiti e ai doveri assegnati. Per quanto riguarda gli amministratori privi di deleghe, secondo quanto disposto dall’art. 2381 c.c., la responsabilità è legata al dovere di agire...

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