L'art. 23, c. 1 D.P.R. 600/1973 annovera anche i soggetti esteri tra coloro che sono obbligati a effettuare, con obbligo di rivalsa, le ritenute a titolo di acconto sui redditi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti. La norma citata, infatti, operando un rinvio all'art. 73, c. 1 del TUIR (ex art. 87), indica, alla lettera d), “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”. Attenendosi a un'interpretazione letterale, anche i soggetti non residenti rientrano perciò tra i soggetti passivi d'imposta e, in relazione ai redditi corrisposti ai propri dipendenti, residenti in Italia e operanti nel territorio dello Stato, devono operare le ritenute d'acconto e assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale.
Tuttavia, le società estere possono operare sul territorio dello Stato attraverso varie forme, per esempio quella della stabile organizzazione, oppure possono semplicemente insediarsi sul territorio attraverso un ufficio di rappresentanza. Mentre non sorgono dubbi sulla natura di sostituto d'imposta di una stabile organizzazione, è sempre stata questione controversa la configurabilità di tale status per l'ufficio di rappresentanza. È bene ricordare che la stabile organizzazione, definita dall'art. 162 del TUIR, assume la veste di soggetto passivo d'imposta, a differenza...