Tutti gli enti che esercitano un’attività economica in forma d’impresa in via esclusiva o principale devono iscriversi nella sezione ordinaria al Registro delle Imprese e sottostare alla disciplina della pubblicità legale prevista dagli artt. 2188-2202 c.c. (art. 7 D.P.R. 581/1995; circolare MISE 27.02.2014, n. 3668/C); mentre, se l’attività economica in forma d’impresa non rappresenta l’oggetto esclusivo o principale, vi sarà per l’ente il solo obbligo della denuncia al R.E.A. (art. 9 D.P.R. 581/1995; circolare MICA n. 3407/1997).
A questo punto, ciò che rileva è l’esercizio di un’attività economica in forma di impresa. Quindi, se gli enti atipici (ETS, fondazioni, associazioni in genere, comitati, enti religiosi, ecc.) svolgono tale attività dovranno iscriversi al R.I. o al R.E.A. se tale attività è esercitata, oppure non esercitata, in via esclusiva o principale. L’esercizio dell’attività economica è svolto in forma di impresa se vi sono tutti i presupposti di fatto che caratterizzano l’impresa, ai sensi dell’art. 2082 c.c. (professionalità, economicità, organizzazione). La modalità economica di svolgimento dell’attività (modalità, cioè, che consenta anche nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi) deve essere il primo strumento per valutare se si è in...