Si ricorda che ai sensi dell’art. 62, c. 1, D.L. 18/2020 è prevista la sospensione degli adempimenti per tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. La norma non sospende i versamenti e l'effettuazione delle ritenute alla fonte anche per le addizionali regionali e comunali. Gli adempimenti sospesi sono quelli la cui scadenza è prevista nel periodo dal 8.03 al 31.05, ora prorogati al 30.06.2020. La sospensione riguarda quindi l’intero territorio nazionale e la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi realizzati nel 2019.
Tuttavia, deve essere assolto il principale adempimento fiscale, ossia l'emissione della fattura. Sostiene l’Agenzia che la fattura elettronica è un documento destinato alla controparte ed è necessaria per gli effetti che produce, come quello di consentire il diritto alla detrazione per il cessionario. Inoltre, serve per adempiere a taluni obblighi stabiliti dal Decreto, come la necessità di omettere l'indicazione della ritenuta per i soggetti con compensi non superiori a 400.000 euro. Insomma, l'Agenzia sostiene che nel coronavirus non si verifica la causa di forza maggiore che annullerebbe le sanzioni ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 472/1997.
Modelli Intra - Chiara la risposta che l’Agenzia fornisce in ordine alla sospensione della trasmissione dei modelli Intra. La sospensione comprende i...