Affitto d’azienda, alcune accortezze nel trasferimento del plafond
Il trasferimento del plafond nell’ambito del contratto di affitto d'azienda richiede che siano eseguiti precisi adempimenti per il suo utilizzo da parte dell’affittuario.
L’affitto d’azienda è un istituto contrattuale che trova particolare gradimento tra gli operatori economici, nonostante la scarsa regolamentazione sia sotto l’aspetto civilistico, sia sotto l’aspetto fiscale, possa ingenerare dubbi e perplessità alle imprese che si affidano a tale strumento per il trasferimento dell’azienda. L’asfittica produzione normativa trova tuttavia un inaspettato sfogo nell’art. 8, c. 4 D.P.R. 633/1972, che regola espressamente le modalità di trasferimento del plafond maturato in capo al locatore e concesso in godimento all’affittuario.
Il plafond, il cui ammontare corrisponde alle operazioni con l'estero compiute dall’esportatore abituale nell’anno precedente, garantisce la possibilità di realizzare acquisti di beni e servizi e importazioni senza applicazione dell’Iva, beneficiando quindi del regime di non imponibilità.
La norma stabilisce che, affinché possa aver effetto il trasferimento del beneficio in capo all’affittuario, si realizzino le seguenti 2 condizioni: la prima richiede che il trasferimento debba essere espressamente previsto in sede contrattuale, mentre la seconda che sia stata fornita comunicazione scritta del passaggio mediante lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.
In merito alla prima condizione, la risoluzione 14.12.2011, n. 124/E, ha chiarito che...