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Imposte e tasse 06 Luglio 2023

Affrancamento allargato delle attività finanziarie e immobiliari

La circolare 26.06.2023, n. 16/E commenta il regime di rideterminazione, prorogato di volta in volta dal 2002, e moltissime novità relative alle nuove opportunità in merito a partecipazioni quotate, OICR e assicurazioni sulla vita.

L’Agenzia delle Entrate dedica la corposa circolare 26.06.2023, n. 16/E alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 sulla rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni nonché sull’affrancamento di taluni redditi da attività finanziarie e a contratti di assicurazione sulla vita.

La rideterminazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e agricoli è stata introdotta una tantum nel 2002, ma poi riproposta negli anni, a beneficio delle persone fisiche. L’ultima versione prevista dalla legge di Bilancio vede l’imposta sostitutiva al 16% e la scadenza del 15.11.2023.
La vera novità riguarda la possibilità di rideterminare con le stesse modalità anche il valore delle partecipazioni negoziate e quindi detenute presso un intermediario finanziario. Per evidenti ragioni, in questo caso, il valore della partecipazione non richiede la perizia ma si basa sulla media dei prezzi rilevata (dal contribuente) a dicembre 2022. Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva va versata dal contribuente, quale che sia il regime applicato (risparmio amministrato, gestito o dichiarativo). Pertanto, è il contribuente che comunica la rideterminazione all’intermediario con evidenza dell’imposta pagata, anche prima della scadenza del 15.11.2023, e comunque prima della cessione, qualora intenda cedere i titoli. L’operazione richiede, pertanto, una stretta collaborazione con i propri intermediari, alcuni dei quali si sono attrezzati per fornire maggior supporto ai contribuenti, ma anche l’iniziativa del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate commenta anche la facoltà di affrancare le quote o le azioni di OICR, sempre per le persone fisiche. L’affrancamento consente di sostituire al costo storico il valore puntuale al 31.12.2022 con effetto su taluni redditi di capitale e diversi. La facoltà di opzione è scaduta il 30.06.2023 mentre il versamento è previsto per il 16.09.2023. L’opzione è preclusa a chi si trova in regime gestito. Chi non ha rapporti con un intermediario deve considerare un diverso calendario sia per i versamenti sia per l’opzione.
Altra possibilità degna di nota è l’affrancamento delle polizze vita di ramo I e V, escluse le multiramo in quanto la prestazione ha una componente appartenente al ramo III, e i piani “PIP” o “FIP” i cui rendimenti rientrano tra i redditi di capitale di cui all'art. 44, c. 1, lett. g-quinquies) del Tuir.
Tale affrancamento richiede il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% attraverso la Compagnia, cui deve essere fornita la provvista. Il versamento va eseguito entro il 16.09.2023 sulla differenza tra la riserva matematica al 31.12.2022 e i premi versati. L’opzione va esercitata mediante comunicazione libera alla Compagnia in tempo utile per il versamento.

Particolare attenzione dovrà essere data all’analisi di convenienza della rideterminazione e dell’affrancamento sui valori mobiliari, a causa della loro intrinseca volatilità. Inoltre, non è possibile prevedere se, come già accade con le partecipazioni non negoziate, il legislatore dei prossimi anni reitererà di volta in volta il provvedimento.