Il D.Lgs. 28.02.2021, n. 37, successivamente integrato dal D.Lgs. 29.08.2023, n. 120, ha ridisegnato la figura dell'agente sportivo, superando la precedente frammentazione normativa di matrice federale. L'intervento legislativo, attuativo dell'art. 6 L. 86/2019, ha introdotto una disciplina unitaria applicabile tanto al settore professionistico quanto a quello dilettantistico, istituendo presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi.Secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto, l'agente sportivo è il soggetto che, nell'esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto lavoratori sportivi, società e associazioni operanti in discipline riconosciute dal CONI, dal CIO, dal CIP e dall'IPC, ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di contratti di lavoro sportivo, trasferimenti mediante cessione contrattuale e tesseramento presso federazioni nazionali.L'art. 4 D.Lgs. 37/2021 stabilisce che l'iscrizione al Registro costituisce condizione imprescindibile per l'esercizio della professione. Il comma 8 della medesima disposizione introduce un divieto esplicito per atleti, società e associazioni sportive di avvalersi di intermediari privi della regolare iscrizione.I requisiti di accesso comprendono cittadinanza italiana o di altro Stato UE, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali per reati non colposi negli ultimi 5 anni, diploma di scuola secondaria di secondo grado e superamento di un esame di abilitazione articolato in prova...