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Imposte e tasse 08 Settembre 2023

Agenzia delle Entrate: nuove indicazioni in materia di smart working

Con la circolare 18.08.2023, 25/E l’Agenzia fa il punto delle condizioni collegate a residenza fiscale e imponibilità del reddito in caso di smart working, a fronte delle novità contenute nella L. 83/2023.

L’Agenzia delle Entrate fornisce un’analisi dei più recenti sviluppi di normativa e prassi in materia di lavoro agile e relativa imposizione fiscale, pubblicando la circolare 18.08.2023, 25/E. La circolare, che tratta anche l’aspetto della fiscalità dei lavoratori cosiddetti frontalieri (in occasione delle nuove intese fra Italia e Svizzera), dedica la prima parte al lavoro da remoto, sempre più spesso prestato in località ben distinte dall’abituale residenza. In premessa, viene ribadito che si applicano, anche in caso di ricorso al lavoro agile, gli ordinari criteri che perfezionano la presenza fisica in un determinato contesto fiscale. Facendo poi espresso rimando alle interpretazioni che si sono succedute negli ultimi mesi, in risposta ai dubbi esposti dai singoli contribuenti interessati dalla modalità operativa in discussione, l’Agenzia ha confermato che, in assenza di modifiche normative, sono a oggi applicabili i criteri previsti dall’art. 2 D.P.R. 986/1987; questo anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile. Viene inoltre specificato che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione. Non è rilevante il fatto che la manifestazione di tale lavoro ha effetti nell’altro Stato contraente e...

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