Si giunge a tali conclusioni dalla lettura e dalla prassi operativa riguardante il differimento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali relative al 2019. Il riferimento è all'art. 98-bis D.L. 14.08.2020 – cd. “Decreto Agosto”, convertito in L. 13.10.2020, n. 126. La norma dispone per i soggetti ISA, in presenza di specifiche condizioni, la possibilità di posticipare i versamenti delle imposte, i cui termini sono scaduti il 20.07 o il 20.08 (con lo 0,40%), al 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,80%. Per completezza, si ricorda che la disposizione è applicabile anche ai soggetti nel regime forfettario, nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il regime della trasparenza fiscale. La norma chiude precisando che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore del 14.10.2020.
Ebbene, esaurita la necessaria premessa, emerge una “singolarità”, ossia che l'agevolazione (o presunta tale) presenta tuttavia una penalizzazione. Il bisticcio terminologico può essere facilmente spiegato appena si ragiona sulle opzioni prospettate al contribuente. Ipotizzando che questi non abbia approfittato della proroga, al contempo optando per la rateazione a partire da agosto, il frazionamento poteva prevedere 4 pagamenti, l'ultimo dei quali...