Agevolazione ACE e gruppi societari: il parere del Fisco
L’art. 1 D.L. 201/2011 favorisce la capitalizzazione delle imprese mediante la deduzione, dal reddito complessivo netto, di un importo commisurato agli incrementi del capitale proprio. Tale deduzione opera anche per i gruppi di imprese.
Con la consulenza giuridica 25.01.2022, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti specifici su un aspetto particolare della disciplina ACE, ossia nell’ipotesi di partecipazione paritetica in una società nell’ambito di un accordo di joint venture, con trasferimento da parte dei soci di un ramo di azienda in favore di tale società. Si chiedeva se tale operazione rientrasse nell'ambito di applicazione della normativa antielusiva prevista in materia di ACE.
Nel parere, in via preliminare, muovendo dalle disposizioni di attuazione dell’art. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, emanate con il D.M. Economia–Finanze 14.03.2012, successivamente sostituito dal D.M. Economia–Finanze 3.08.2017 (cd. “nuovo Decreto ACE”), si evidenzia che l’art. 10 del decreto del 2017 prevede specifiche regole antielusive, finalizzate a evitare, soprattutto all’interno dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio. Si rinvia, al riguardo, alla relazione illustrativa al D.M. 14.03.2012.
Si osserva che la finalità è quella di impedire, in esito di transazioni realizzate nell’alveo di gruppi societari, a fronte di un'unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, che possano generarsi effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a favore di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
Ciò premesso, l’art. 10, c. 1 del citato D.M....