I contribuenti che intendono beneficiare dell’Ace (aiuto alla crescita economica) nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 dovranno compilare il quadro RS, righi da 113 a 115
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Gli incrementi di capitale devono essere inseriti nella colonna 1 del rigo RS113 e si riferiscono all’utile del 2019, destinato a riserva nel 2020 e ai versamenti in denaro erogati dai soci alla società nel corso del 2020.
Tale incremento è sterilizzato dall’incremento degli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni: il dato deve essere sottratto già nella colonna 1 e non deve essere considerato nella colonna 2. Al riguardo, per quanto attiene al perimetro delle operazioni che vanno considerate investimento in titoli e valori mobiliari si registra un certo dibattito sul tema delle polizze assicurative (Assonime 17/17). Alcune, ad esempio le polizze vita, presentano un contenuto “previdenziale” che potrebbe permettere di non considerarle quali investimenti in titoli e valori mobiliari (Dre Veneto, int. 907-191/2018).
Per quanto riguarda le rivalutazioni, queste incrementano il patrimonio netto con una riserva che fiscalmente deve essere considerata di utili. Tuttavia, le riserve che possono incrementare la base Ace sono quelle “disponibili” e questo termine va inteso nell’accezione Ace quale riserva generata da utili effettivamente realizzati e non derivanti da processi valutativi. È quindi indiscutibile che il saldo attivo da rivalutazione derivi da un processo valutativo, il che comporta l’impossibilità di considerarlo quale incremento della base Ace. Si ritiene...