Agevolazione CTS sugli immobili: via libera alla vendita entro 5 anni
L’Agenzia delle Entrate segna un punto fermo per gli ETS che acquistano immobili con l’agevolazione dell’art. 82, c. 4 del CTS: la vendita entro 5 anni non fa decadere il beneficio se il bene è stato davvero usato in modo diretto per fini istituzionali.
Con la risposta all’interpello 6.07.2026, n. 134 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla portata dell’agevolazione prevista dall’art. 82, c. 4 del Codice del Terzo settore per gli acquisti di immobili da parte degli ETS. Tale norma prevede l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà o diritti reali immobiliari, a favore degli enti del Terzo settore, a condizione che il bene sia direttamente utilizzato entro 5 anni in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, con apposita dichiarazione resa in atto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione diretta dell’immobile per fini istituzionali entro il quinquennio, scatta invece la tassazione ordinaria, la sanzione del 30% e gli interessi di mora.La questione nasce dal caso di una fondazione che, iscritta al RUNTS, aveva acquistato nel 2022 un immobile destinato sin dall’origine a sede operativa e ufficio per le attività di interesse generale. Dopo alcuni anni di utilizzo diretto dell’immobile, per mutate esigenze organizzative decide di concentrare le attività in un nuovo fabbricato, valutando la cessione del bene originario prima del decorso dei 5 anni, ovvero la sua locazione a terzi con destinazione dei canoni al sostegno delle attività istituzionali. Da qui i due quesiti posti all’Agenzia: se la vendita entro il quinquennio comporti la decadenza dall’agevolazione e se il semplice utilizzo...