La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, nella sentenza 25.09.2023, n. 2816, ha riconosciuto l’agevolazione relativa agli impatriati è fruibile anche dai lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dopo un distacco all’estero. Il caso esaminato ha riguardato un ricorso presentato da un lavoratore dipendente distaccato all’estero successivamente rientrato in Italia avverso il diniego al rimborso della maggiore Irpef versata a causa della mancata fruizione della normativa agevolativa prevista per i lavoratori impatriati dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate negava il rimborso Irpef, evidenziando che al rientro il lavoratore distaccato non aveva svolto periodi di prova, mantenendo la medesima anzianità di servizio (ciò, secondo l’Agenzia, sarebbe stato indicativo della sostanziale continuità della posizione lavorativa verificatasi prima e dopo l'espatrio, in ciò escludendo la possibilità di fruire dell’agevolazione). Dopo un primo grado favorevole al contribuente, anche la C.G.T. di 2° grado della Lombardia ha confermato la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo infondato il gravame proposto dal Fisco.
In via preliminare occorre ricordare che, secondo l'art. 16, c. 1 D.Lgs. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza in...