A parere della Cassazione, le agevolazioni fiscali riservate alle società cooperative non assumono carattere automatico, ma devono essere accompagnate dalla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.
In ordine alla spettanza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte dirette, in favore delle società cooperative, è da registrare con interesse la recente posizione della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 18712, del 9.07.2025, è intervenuta per definire la controversia insorta tra l’Agenzia delle Entrate e una cooperativa agricola. Il caso di specie ha visto l’emissione di un avviso di accertamento relativo all’IRES, a seguito di un controllo della documentazione contabile della società; l’Agenzia, in particolare, ha riscontrato alcune discordanze tra i dati presenti nella dichiarazione dei redditi e la contabilità tenuta dalla stessa cooperativa, esercente attività di raccolta, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli. Nel corso della verifica, è stata rilevata la mancata compilazione, nell’ambito della citata dichiarazione, dei quadri RF ed RS, circostanza che, a parere dell’Agenzia, non ha reso possibile verificare la legittimità delle agevolazioni invocate dalla cooperativa, ai sensi del D.P.R. n. 601/1973. In effetti, all’interno dei quadri citati, sono presenti specifici campi e sezioni che consentono alle cooperative agricole di esporre, da un lato, l’entità del beneficio richiesto (rigo RF50 - “Reddito esente e detassato” - presente tra le variazioni in diminuzione), e dall’altro la natura del beneficio stesso (rigo RS70 presente nella sezione “Agevolazioni territoriali e settoriali”), il tutto per...