La normativa di favore riservata agli enti sportivi titolari di partita Iva che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 contiene, all'art. 25 L. 133/1999, la previsione della non imponibilità per determinate fattispecie:
• attività commerciale connessa agli scopi istituzionali;
• attività di raccolta pubblica di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Queste 2 previsioni sono applicabili sia alle associazioni sportive dilettantistiche che alle società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90, c. 1 L. 289/2002 e iscritte al CONI.
Nel primo caso (ASD) si tratta di proventi commerciali conseguiti in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2018 stabilisce che tali attività siano “strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa”. Per meglio definire l'ambito delle attività che rientrano nell'agevolazione l'Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 43/2000, aveva fornito un elenco esemplificativo e non tassativo delle attività; si tratta, per esempio, di somministrazione alimenti e bevande, vendita di attrezzatura sportiva e gadget, cene sociali e lotterie.
Per quanto concerne invece le raccolte pubbliche di fondi, l'ente ha la possibilità di effettuare tale attività con lo scopo di reperire le risorse economiche necessarie per finanziare le attività associative, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• deve trattarsi di una raccolta fondi pubblica, destinata alla generalità delle persone;
• deve essere occasionale;
• può avvenire tramite l'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore;
• deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Entrambe le agevolazioni devono rispettare 2 requisiti:
• occasionalità, ossia non più di 2 eventi all'anno;
• limite economico di 51.645,69 euro come stabilito dal D.M. 10.11.1999.
La norma è sempre stata applicata prevedendo la non imponibilità sia ai fini Ires che Iva dei proventi di tali manifestazioni, ma la circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2018 ha precisato al paragrafo 3.6 che “la previsione agevolativa opera solo agli effetti dell'Ires e non dell'Iva”, precludendo così gran parte dell'interesse per questi 2 strumenti, in quanto l'applicazione della L. 398/1991 prevede l'onere del versamento dell'Iva a forfait per un importo pari al 50% delle somme incassate, senza considerare i costi sostenuti.
Da ultimo, l'art. 20, D.P.R. 600/1973 prevede che l'ente sportivo che ha applicato tali agevolazioni debba redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dell'attività svolta, nel quale vanno riportate le entrate e le spese afferenti a ciascuno degli eventi realizzati.
