L'Agenzia delle Entrate si pronuncia nell'interpello 21.04.2020, n. 113 in tema di “Agevolazioni prima casa”. In particolare, la situazione riguarda una contribuente che manifesta l'intenzione di acquistare l'ulteriore unità immobiliare facente parte dello stesso fabbricato in cui si trova la “prima casa” già posseduta dall'istante e dal marito in regime di separazione dei beni, al fine di demolire l'intero fabbricato e costruirne uno nuovo. L'istante ritiene di poter accedere alle agevolazioni prima casa di cui all'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) poiché l'acquisto dell'ulteriore unità immobiliare appartenente al medesimo fabbricato è finalizzata all'ampliamento della propria prima casa.
In primo luogo si deve ricordare che, secondo le previsioni della Nota II-bis di cui sopra, la titolarità di un altro immobile nel medesimo Comune o già acquistato con il beneficio impedisce l'accesso all'agevolazione prima casa per il nuovo acquisto (lett. b e c della Nota citata). Nel caso in esame, quindi, l'istante non avrebbe alcun diritto a usufruire dell'agevolazione se ci si limitasse al dato normativo.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate si è più volte pronunciata in passato riguardo a situazioni simili, ritenendo che la...