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Imposte e tasse 25 Marzo 2022

Agevolazioni “prima casa: l’inidoneità dell’immobile “pre posseduto”

I benefici “prima casa” spettano purché sussistano specifici requisiti, soggettivi e oggettivi, sui quali si sono susseguiti interventi normativi e di prassi che, nel tempo, hanno modificato e/o chiarito il perimetro di applicazione.

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 17.03.2022, n. 1, ha esaminato il caso dell’acquisto di un immobile con agevolazione “prima casa” in presenza di un’oggettiva e assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto”. Tale inagibilità era stata dichiarata dalla competente autorità. Ciò premesso, la Nota II-bis, art. 1 Tariffa, Parte prima, allegata al D.PR. 131/1986 prevede specifiche condizioni per applicare l’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. In particolare, all’atto di acquisto devono ricorrere, tra le altre, le seguenti condizioni: l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni...

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