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ETS ed Enti non commerciali 12 Giugno 2026

Aggiornamento e deposito dati nel RUNTS per gli enti del Terzo settore

Obblighi informativi, documentali e tempistiche operative per garantire la conformità degli ETS al Registro unico nazionale.

Il Codice del Terzo settore prevede per gli ETS obblighi di aggiornamento dei dati e di deposito degli atti successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).Dal punto di vista operativo, ciascun ente è tenuto a mantenere costantemente aggiornate tutte le informazioni dichiarate in sede di iscrizione. Tra i dati oggetto di aggiornamento rientrano gli elementi identificativi (denominazione, codice fiscale, partita Iva, forma giuridica), i recapiti (sede legale, PEC, contatti telefonici ed eventuali sedi secondarie), nonché le informazioni strutturali e organizzative. In particolare, assumono rilievo le attività di interesse generale effettivamente svolte, l’eventuale esercizio di attività diverse, le adesioni ad altri enti e gli assetti degli organi sociali, comprensivi dei relativi poteri e delle limitazioni. Devono inoltre essere comunicati i dati relativi alla base associativa, al numero di lavoratori e volontari, obbligo esteso dal 2026 a tutti gli ETS e non più limitato a Odv e Aps.Accanto all’aggiornamento dei dati, è previsto l’obbligo di deposito documentale. Gli enti devono trasmettere al RUNTS le modifiche statutarie e dell’atto costitutivo, i bilanci d’esercizio, i rendiconti delle raccolte fondi, il bilancio sociale ove previsto, nonché le relazioni degli organi di controllo e revisione. Rilevano inoltre le delibere straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione) e i...

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